Centro di Formazione Professionale del Radon

DECRETO LEGGE 101 DEL 31 LUGLIO 2020 – ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/59/EURATOM

Ing. Gianluca Troiano, NRPP Certified Radon Professional, Ingegnere Nucleare, Esperto in Radioprotezione – Grd. III n. 538

Non potevamo aprire questa edizione di RadonMarket Mag che con un approfondimento sul nuovo Decreto Legislativo 101 del 31 Luglio 2020, entrato in vigore il 27 Agosto 2020, che ha introdotto importanti misure per la protezione dei lavoratori e della popolazione dai rischi derivanti dall’esposizione al Radon.

Ho cercato di schematizzare l’impianto normativo, facendo luce sui principali aspetti che riguardano i professionisti, le Aziende che dovranno adeguarsi ai nuovi obblighi ed i cittadini che sono chiamati ad effettuare misurazioni di Radon nelle loro abitazioni.

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LE MISURE DI RADON NEI LUOGHI DI LAVORO

 

Per i luoghi di lavoro è obbligatorio effettuare le misurazioni di Radon nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro sotterranei e stabilimenti termali, per i quali il completamento delle misurazioni deve avvenire entro il 27 Agosto 2022;
  • luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o situati al piano terra, con sede in specifiche zone individuate dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano come “aree prioritarie”, per i quali il completamento delle misurazioni deve avvenire entro 24 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco delle “aree prioritarie” da parte di tali organismi;
  • specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano Nazionale Radon (PNR) per i quali il completamento delle misurazioni deve avvenire entro 24 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del PNR.


LE MISURE DI RADON NELLE ABITAZIONI

Per le abitazioni il D.L. prevede che le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano promuovano campagne e azioni (in particolare nelle aree definite come prioritarie) per incentivare i proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo, aventi locali al pianterreno o a un livello semi sotterraneo o sotterraneo, a effettuare le misure di Radon.

 

LIVELLI DI RIFERIMENTO E AZIONI DI RISANAMENTO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il livello di riferimento per i luoghi di lavoro è pari a 300 Bq/m3.

Se a seguito delle misurazioni la concentrazione media annuale di attività di Radon è inferiore a tale livello di riferimento, l’esercente è tenuto alla conservazione della relazione contenente le valutazioni per 8 anni e alla ripetizione delle misurazioni ogni 8 anni.

Se a seguito delle misurazioni la concentrazione media annua di attività di Radon supera il livello di riferimento, l’esercente è obbligato ad adottare, entro

24 mesi, delle misure correttive intese a ridurre la concentrazione al livello più basso ragionevolmente ottenibile (principio ALARA) e a ripetere le misurazioni al fine di verificarne l’efficacia.

Se a seguito dell’adozione delle misure correttive la concentrazione media annua di attività di Radon rientra a valori inferiori al livello di riferimento, l’esercente è tenuto a ripetere le misurazioni con frequenza quadriennale, al fine di garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive.

Se, nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di attività di Radon rimane superiore al livello di riferimento, l’esercente deve avvalersi di un Esperto in Radioprotezione per la valutazione delle dosi efficaci annue assorbite dai lavoratori.

Se la valutazione delle dosi efficaci per i lavoratori è inferiore a 6 milliSievert annui, l’esercente è tenuto a tenere sotto controllo le dosi efficaci per i lavoratori, fino all’adozione di eventuali nuove azioni correttive.

Se, invece, la valutazione delle dosi efficaci per i lavoratori è superiore a 6 milliSievert annui, l’esercente deve mettere in atto un sistema di radioprotezione per i lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101 stesso.

 

LIVELLI DI RIFERIMENTO E AZIONI DI RISANAMENTO NELLE ABITAZIONI

Il livello di riferimento per le abitazioni esistenti è pari a 300 Bq/m3.

Il livello di riferimento per le abitazioni costruite a partire dal 2025 è pari a 200 Bq/m3.

Se a seguito delle misurazioni la concentrazione media annua di attività di Radon supera il livello di riferimento, le Regioni e le Province Autonome promuovono e monitorano l’adozione di misure correttive.

Da sottolineare un’incongruenza presente nella normativa, che si spera sarà chiarita e risolta. Infatti, l’articolo 19 comma 3 del D.Lgs. 101 del 31 Luglio 2020 recita testualmente:

“Nel caso in cui le misurazioni all’interno di abitazioni esistenti presentino una concentrazione media annua di attività di radon in aria superiore al livello di riferimento per gli edifici di nuova costruzione previsto nell’articolo 12, le Regioni e le Provincie autonome promuovono e monitorano l’adozione di misure correttive”

Non è quindi chiaro se per le abitazioni esistenti, a tutti gli effetti, il limite di riferimento da prendere in considerazioni sia quello di 300 Bq/m3 o, come espressamente citato, quello per le nuove costruzioni pari a 200 Bq/m3.

 

IL PIANO NAZIONALE RADON

Il PNR ha lo scopo di organizzare la gestione dei rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al Radon.

In esso saranno definite le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi, i criteri per l’individuazione delle zone dove la probabilità di avere edifici con importanti concentrazioni di radon è più elevata, le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del Radon negli edifici di nuova costruzione o nei casi di interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgano l’attacco a terra.

 

COME MISURARE IL RADON

Il nuovo decreto definisce i seguenti criteri di campionamento:

  • la misurazione deve coprire un intero anno solare (anche mediante più misurazioni parziali);
  • per i luoghi di lavoro le misure vanno eseguite in tutti i locali separati, con la possibilità di diminuire il numero di punti di misura (comunque non inferiore al 50% del numero totale dei locali) nel caso in cui il numero di locali individuati per ciascuna zona omogenea (come ad esempio definita dalla norma ISO 11665-8) sia elevato ma con l’obbligo di estendere successivamente le misurazioni su tutti i locali anche in caso di superamento del livello di riferimento in un solo locale;
  • per i locali di dimensioni inferiori o uguali a 100 mq, è necessario identificare almeno un punto di misurazione ogni 50 mq o frazione. Per locali di dimensioni maggiori di 100 mq è necessario identificare almeno un punto di misurazione ogni 100 mq o frazione;
  • per le abitazioni, le misurazioni vanno eseguite almeno in un locale privilegiando i piani più bassi dell’abitazione stessa, i locali con più alto fattore di occupazione quali ad esempio le camere da letto;

Le misurazioni devono essere effettuate dai servizi di misurazione riconosciuti, i quali rilasciano al proprietario o al detentore dell’immobile una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione e le informazioni

specificate, e inviano con cadenza semestrale i dati alle Regioni e Provincie autonome e alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale.

In merito ai servizi di misurazione (o servizi di dosimetria), nel nuovo decreto Legge è stabilito che saranno individuati i criteri di riconoscimento della loro idoneità e che, nelle more di tale riconoscimento, i servizi di dosimetria devono possedere comunque specifici requisiti minimi, come ad esempio averte un responsabile tecnico con formazione professionale adeguata ed esperienza documentata in materia, avere un programma di assicurazione della qualità dei risultati e partecipare a programmi idonei di confronti interlaboratorio.

C’è da sottolineare che la responsabilità del servizio di dosimetria non è più solamente quella di rilasciare un Rapporto di Prova con gli esiti delle misurazioni, ma di produrre una vera e propria relazione (di cui il Rapporto di Prova può essere un allegato) contenente anche le indicazioni relative al campionamento (e quindi anche al posizionamento) dei rivelatori utilizzati per le misurazioni.

 

ESPERTI IN INTERVENTI DI RISANAMENTO RADON

Il Decreto Legislativo 101 ha introdotto una nuova figura professionale, precedentemente non prevista dall’ordinamento, quella dell’Esperto in Interventi di Risanamento Radon.

Il progetto per le azioni correttive, in caso di superamento dei livelli di riferimento, sarà in capo a questa figura, la quale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • abilitazione all’esercizio della professione di geometra, di ingegnere o di architetto;
  • partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore;
  • iscrizione al rispettivo albo professionale.

 


AIAS ha organizzato, in collaborazione con NITON e con NUVAP, un video forum per parlare del nuovo Decreto Legislativo, per gli aspetti relativi al Radon.

La partecipazione è gratuita previa registrazione al seguente link:  REGISTRATI

 


AIAS ha inoltre organizzato un  (con possibilità di partecipazione sia in aula che in modalità e-learning), tenuto dal sottoscritto, rivolto alle figure professionali che vogliono incrementare le loro competenze in materia di indagine Radon.

E’ possibile iscriversi al corso al seguente link:  REGISTRATI

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